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Il permanere di condizioni di alta pressione e di bel tempo favorevoli al propagarsi di incendi boschivi hanno spinto il Comando Provinciale di Livorno del Corpo Forestale dello Stato a richiedere una proroga del “periodo a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi” nei territori della Provincia di Livorno. Accogliendo tale richiesta, il Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio della Provincia di Livorno ha emanato un decreto – che potrà essere revocato se le condizioni meteo climatiche ridurranno il rischio – per prorogare su tutto il territorio provinciale la scadenza del “periodo a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi” fino al 15 settembre compreso.

Rimarranno quindi in vigore per le prossime tre settimane le specifiche norme di prevenzione afferenti le azioni a rischio di incendio previste dal Regolamento Forestale della Toscana. Ricordiamo quindi che nei boschi e nelle aree assimilate, negli impianti di arboricoltura da legno e nelle fasce di terreno contigue a queste zone (200 metri) sono vietate le seguenti azioni a rischio di incendi: l’accensione di fuochi o carbonaie, l’abbruciamento di residui vegetali, l’uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville, l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di fieno, paglia o altro materiale facilmente infiammabile. Anche al di fuori delle aree di divieto, per l’abbruciamento di residui vegetali è prevista l’adozione delle seguenti cautele contro il rischio di propagazione con il fuoco: l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti; l’abbruciamento, che non deve essere eseguito in presenza di vento intenso, può essere effettuato soltanto immediatamente dopo l’alba e terminato entro le 10 del mattino; nel caso infine di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia di isolamento della larghezza minima di cinque metri, costituita da terreno lavorato o comunque privo di vegetazione.

Data di revisione/modifica: 01-09-2010
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