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Come di consueto nel periodo estivo, è in vigore un’apposita ordinanza del Sindaco riguardante la lotta agli incendi. Per l’anno 2010 si tratta dell’ordinanza numero 437.

All’inizio dell’ordinanza una lunga premessa: “I terreni incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni; l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi”.

In conseguenza di ciò – “preso atto che le cause che generano gli incendi risultano spesso di origine dolosa” - il Sindaco ordina “a tutti gli enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi: pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quanto altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; pulizia in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà da sterpaglie, di vegetazione secca in genere presente oltre ripulitura da parte degli enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Amministrazione Provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R.7/06) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada”.

A seguire, si ricorda che una apposita legge, la Legge Forestale della Toscana, detta le prescrizioni da rispettare per l’accensione di fuochi nei boschi o in aree limitrofe e che è vietato a chiunque abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi nelle aree esterne ai centri urbani”. Infine si informa che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi é tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali: Corpo Forestale dello Stato, tel. 1515; Vigili del Fuoco, tel. 115; Sala Operativa AIB della Regione Toscana, tel. 800 425425.

Data di revisione/modifica: 26-07-2010
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