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Dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Lilia Benini un’articolata nota in risposta alle critiche mosse sulla stampa locale dall’Ing. Pizzi e dal Dott. Dello Sbarba in merito alla presunta “penalizzazione delle ditte locali” nell’affidamento di lavori di importo inferiore a 500mila euro.

 

Dispiace veramente dover intervenire a correzione di affermazioni del tutto inesatte avanzate nei giorni scorsi sulla stampa locale dall’Ing. Pizzi e dal Dott. Dello Sbarba, ma la correttezza dell’informazione nei confronti della cittadinanza ci impone di precisare alcune questioni importanti. Laddove si è affermato “ … nemmeno riusciamo a capire come sia possibile che altri Comuni abbiano optato per soluzioni così macroscopicamente diverse di natura chiaramente corporativa a difesa della loro imprenditoria”, pur sapendo che anche i Comuni a noi limitrofi, nella fattispecie Livorno e Pisa, hanno sempre agito nel rispetto delle leggi, abbiamo comunque interpellato i loro funzionari per capire quale sia il loro modo di agire in materia di appalti e le risposte che ci hanno fornito hanno smentito totalmente quanto affermato da Dello Sbarba e Pizzi: il Comune di Pisa neanche usa il criterio della territorialità delle ditte, mentre il Comune di Livorno si comporta sostanzialmente, forse con qualche piccola restrizione in più, come il Comune di Rosignano Marittimo.

Vorrei ricordare inoltre che l’Amministrazione Comunale ricorre già da tempo ad una procedura, che il nuovo Codice dei Contratti definisce “ristretta semplificata”, grazie alla quale è possibile aggiudicare contratti di appalto relativi a lavori di importo inferiore ad un milione di euro a seguito di gara esperita tra un numero limitato di imprese che hanno avanzato richiesta di inserimento nell’elenco predisposto allo scopo. L’avviso relativo, completo dei lavori che si intendono aggiudicare mediante tale procedura nell’anno seguente, è pubblicato ogni anno entro il 30 novembre e le istanze sono ricevute entro il successivo 15 dicembre. Per l’anno 2010, le imprese con sede nel Comune di Rosignano Marittimo che hanno presentato istanza di inserimento sono complessivamente 19 a fronte di 267 domande totali; tra queste 19, solo 8 posseggono la certificazione SOA, necessaria per poter essere aggiudicatari di lavori di importo superiore a 150mila euro. L’opportunità offerta con questa tipologia di procedura, dunque, non ha avuto successo con gli operatori del luogo ed anche questo sarebbe un dato su cui riflettere.

Da quest’anno, considerata la modifica intervenuta al Codice dei Contratti con l’inserimento del comma 7bis all’art. 122, il Comune di Rosignano ha deciso di attivare un ulteriore elenco di imprese da utilizzare per l’aggiudicazione di contratti di appalto di importo inferiore a 500.000 euro mediante procedure negoziate cui saranno invitati almeno cinque operatori economici scelti tra quelli presenti in elenco sulla base della qualificazione posseduta e secondo i criteri di preferenza indicati nello stesso avviso pubblicato. Tali criteri di preferenza, già individuati all’interno delle linee di indirizzo per l’applicazione del D.Lgs. n. 163/06 in materia di lavori pubblici approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 98/2007 e modificate con deliberazione n. 96 del 28/5/2008, prendono in considerazione il rapporto, negli ultimi tre esercizi finanziari, tra la somma delle retribuzioni del personale ed il valore fisso pari a € 30.000,00, la struttura organizzativa dell’impresa (mezzi, attrezzature tecniche e tipologia del personale dipendente), la dislocazione della sede operativa nel raggio di 40 km dal luogo di realizzazione dell’opera, l’ubicazione di impianti di produzione di conglomerati bituminosi nello stesso raggio di 40 km dal luogo di effettuazione dei lavori. Gli ultimi due criteri, che fanno riferimento alla localizzazione della sede operativa e degli impianti, sono applicabili solo, rispettivamente, nei casi di aggiudicazione di contratti aperti di manutenzione e nei casi di aggiudicazione di appalti caratterizzati dalla prevalenza di lavorazioni consistenti in pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, perché in questi casi è necessario garantire tempestività e celerità di esecuzione (nella prima ipotesi) nonché la vicinanza degli impianti al luogo di effettuazione dei lavori per l’oggettiva limitazione al trasporto del conglomerato bituminoso (nella seconda ipotesi) e ciò è compatibile con la distanza individuata.

Infatti - vorrei ricordare all’Ing. Pizzi e al Dott. Dello Sbarba – che la possibilità di inserire il criterio della localizzazione è utilizzabile solo eccezionalmente quando ciò risponde alle oggettive caratteristiche che contraddistinguono le modalità di esecuzione della prestazione, non è pensabile affidare lavori di manutenzione, caratterizzati dall’urgenza di provvedere, ad operatori economici localizzati ad una distanza tale da non consentire loro un intervento immediato, così come non risponde a buona amministrazione affidare lavori di asfaltatura ad imprese che non posseggono gli impianti in un luogo tale da consentire il trasporto del materiale entro i tempi massimi consentiti dalla lavorazione. Diversamente, sarebbe del tutto illegittimo limitare l’accesso alle procedure di gara ad imprese aventi una precisa ubicazione, perché ciò contrasterebbe con i principi comunitari della libertà di stabilimento e di non discriminazione, che tutte le stazioni appaltanti sono obbligate ad osservare. Non è, in altri termini, possibile, per il Comune, circoscrivere la partecipazione a gare per l’affidamento di contratti pubblici alle sole imprese locali con il solo fine di alimentare il mercato del territorio perché questo sarebbe palesemente in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale ed esporrebbe, quindi, il Comune a contenziosi di qualunque tipo, dai quali risulterebbe sicuramente soccombente.

Le stesse Amministrazioni limitrofe, cui si è fatto riferimento, hanno tenuto ben presente questi principi considerato che hanno bandito gare aperte a tutti gli operatori economici in qualunque posto localizzati, salvo affidare i contratti (di manutenzione di tipo aperto e non programmabile) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito dei cui elementi di valutazione hanno inserito quello dell’ubicazione della sede operativa. In questo modo, il risultato non è automaticamente quello di restringere gli affidamenti alle imprese locali, ma quello di assegnare loro un punteggio, sempre superabile, tuttavia, da un ribasso consistente da parte di altri operatori economici non locali. Il Comune di Rosignano, invece, è andato oltre: il criterio di preferenza inserito opera già in fase di scelta dei soggetti da invitare a gara, e questo è stato reso possibile dalla collocazione di tali contratti al di sotto della soglia individuata dal legislatore in 500.000 euro. Un’ulteriore verifica della risposta delle imprese locali potremo averla nei prossimi giorni quando saranno ultimate le procedure per la costituzione dell’elenco per lavori inferiori a 500mila euro, le cui domande sono scadute lo scorso 22 gennaio.

Data di revisione/modifica: 29-01-2010
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