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La stagione balneare è iniziata il 1 maggio e entro il 15 giugno dovrà iniziare, improrogabilmente, l’attività delle strutture balneari. Lo stabilisce l’ordinanza di balneazione (la numero 353 del 4 giugno) messa a punto dal Servizio Pianificazione Territoriale per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale del Comune di Rosignano Marittimo, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione delle zone di mare.

Da sottolineare che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei, alla sicurezza della navigazione nell’impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf) lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno saranno dettate invece con le Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno.

 

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza di balneazione del Comune – che dovrà essere esposta a cura dei concessionari e dei gestori in un luogo visibile dagli utenti – la stagione balneare 2009 è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre e l’attività delle strutture balneari dovrà iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

 

DIVIETO DI BALNEAZIONE. La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio, nei corridoi di lancio opportunamente segnalati e in alcune aree antistanti il litorale che sono: la foce del Lillatro, la foce del torrente Chioma, il porto di Vada e la Baia di Crepatura, dove si trova il porto turistico.

 

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE. Sulle spiagge del Comune di Rosignano è vietato compiere una serie di attività ed azioni, tra cui segnaliamo: alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari 5 per gli arenili sabbiosi o congruo passaggio; campeggiare; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo (dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e ad altri mezzi espressamente autorizzati); praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi; condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio (eccetto nell’apposita area per animali individuata lungo la Via Aurelia tra Vada e Rosignano Solvay); tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica; gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; distendere o tinteggiare reti; effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti.

 

PRATICA SPORT ACQUATICI CON AQUILONI. La pratica individuale del kitesurf, svolto al di fuori di scuole e associazioni dotate di specifico corridoio di lancio, dovrà avvenire obbligatoriamente all’interno del corridoio di lancio individuato in loc. Spiagge Bianche a nord della foce del Fiume Fine.

 

DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI. Ecco alcune delle indicazioni principali contenute in questo paragrafo dell’ordinanza: 1) Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 9.00 alle ore 20.00; 2) il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante; 3) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; 4) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia; 5) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale; 6) è vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico; 7) è vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l’esclusione di eventuali locali di servizio.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande. L’accesso alle aree demaniali per l’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l’esercizio di tale attività. L’attività di commercio al dettaglio dovrà avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti.

Data di revisione/modifica: 12-06-2009
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